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11 ottobre 2026

Permessi Legge 104: cosa può fare davvero il caregiver e quando si rischia l’abuso

I permessi Legge 104 non obbligano il caregiver a restare accanto alla persona assistita per ogni minuto. Sono però vincolati a una finalità precisa: garantire un’assistenza effettiva, anche indiretta. Ecco cosa è consentito fare e quali comportamenti possono portare a sanzioni o licenziamento.

Permessi Legge 104: cosa può fare davvero il caregiver e quando si rischia l’abuso

Permessi Legge 104: cosa può fare davvero il caregiver e quando si rischia l’abuso

Permessi 104: a cosa servono davvero

I permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 spettano al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno. La regola generale consente di utilizzare tre giorni di permesso retribuito al mese, anche consecutivamente. Il beneficio riguarda, tra gli altri, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti o affini entro il secondo grado, con l’estensione al terzo grado in situazioni particolari previste dalla legge.

Il punto centrale è semplice: il permesso non è un giorno di ferie aggiuntivo né una forma di recupero delle energie spese dal caregiver. È uno strumento di sostegno alla persona con disabilità e deve quindi mantenere un collegamento concreto con l’attività di assistenza.

Il caregiver deve stare sempre accanto all’assistito?

No. La Cassazione ha chiarito che l’assistenza non coincide necessariamente con la presenza fisica continua presso l’abitazione della persona disabile. Può comprendere anche attività indirette o preparatorie, come fare la spesa, acquistare medicinali, ritirare ricette, sbrigare pratiche, occuparsi di incombenze amministrative o accompagnare l’assistito nelle attività di relazione e cura. [Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 9 settembre 2024, n. 24130].

Il caregiver può quindi allontanarsi temporaneamente dall’abitazione dell’assistito, se ciò è funzionale ai suoi bisogni. Anche l’assistenza prestata in orari non perfettamente coincidenti con il turno di lavoro non configura automaticamente un abuso: i permessi sono infatti giornalieri su base mensile, non un credito da utilizzare minuto per minuto in corrispondenza dell’orario lavorativo.

In altre parole, non esiste una “timbratura” dell’assistenza. Conta la finalità complessiva della giornata e il modo in cui il tempo liberato dal lavoro viene concretamente utilizzato.

Quali attività sono ammesse?

Sono generalmente compatibili con i permessi le attività che rispondono a un interesse della persona assistita, anche quando non comportano assistenza fisica diretta. A titolo esemplificativo, possono rientrare:

·                   acquisto di generi alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene o ausili;

·                   visite mediche, ritiro di prescrizioni e pratiche sanitarie;

·                   commissioni amministrative o pagamenti nell’interesse dell’assistito;

·                   accompagnamento e sostegno nelle attività sociali, religiose o ricreative;

·                   attività svolte presso l’abitazione del caregiver, quando l’assistenza viene prestata lì.

La valutazione deve essere concreta e complessiva. Non basta calcolare quante ore il lavoratore abbia trascorso accanto al familiare: occorre verificare se le attività svolte abbiano effettivamente favorito la cura, l’autonomia o il benessere della persona con disabilità.

Per questo motivo, la Cassazione ha escluso l’abuso in casi in cui il lavoratore aveva svolto commissioni e acquisti collegati alle esigenze dell’assistito, anche se una parte della giornata era stata dedicata ad attività personali di durata limitata. [Vedi Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 9 settembre 2024, n. 24130]

Quando si configura l’abuso?

Il rischio nasce quando il permesso viene utilizzato per finalità completamente estranee all’assistenza. Sono esempi problematici le attività ricreative personali organizzate proprio durante il permesso, un altro lavoro, un viaggio di piacere o una sistematica assenza dal familiare senza un’attività assistenziale alternativa.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che utilizzava regolarmente il permesso per uscire in bicicletta da corsa, dopo essersi trattenuto solo per circa un’ora presso la madre disabile. La condotta, per frequenza e organizzazione, dimostrava che il beneficio era stato impiegato per soddisfare esigenze personali di svago. [Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 30 gennaio 2025, n. 2157]

L’abuso può comportare sanzioni disciplinari anche molto gravi, fino al licenziamento per giusta causa. Inoltre, l’uso fraudolento può esporre il lavoratore a conseguenze nei confronti dell’ente previdenziale e, nei casi più gravi, anche a responsabilità penale: la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di truffa ai danni dello Stato per l’utilizzo dei permessi al fine di recarsi all’estero per un viaggio di piacere.

Il datore può controllare il caregiver?

Il datore di lavoro non può imporre al dipendente dove e come prestare assistenza, né pretendere che essa coincida esattamente con l’orario del turno. Può però verificare la correttezza sostanziale della fruizione dei permessi quando emergano comportamenti fraudolenti o incompatibili con la finalità assistenziale.

La giurisprudenza ammette, in questi casi, anche il ricorso a un’agenzia investigativa per accertare condotte extralavorative potenzialmente illecite, nel rispetto dei limiti posti dalla legge e della dignità e riservatezza del lavoratore. [Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 30 gennaio 2025, n. 2157]

La regola da ricordare

Il caregiver non deve rinunciare a ogni esigenza personale e non è obbligato a restare accanto all’assistito per l’intera giornata. Tuttavia, il tempo coperto dal permesso deve essere prevalentemente e inequivocabilmente orientato ai bisogni della persona con disabilità.


La domanda da porsi è quindi questa: “Quello che sto facendo durante il permesso serve, direttamente o indirettamente, alla persona che assisto?”. Se la risposta è sì, l’attività può rientrare nell’assistenza. Se il permesso diventa invece una giornata libera utilizzata per interessi esclusivamente personali, il rischio di abuso è concreto.


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avv. Pier Luigi Licari

Disabilità Tutela