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17 settembre 2026

Dal 1986 i Comuni devono eliminare le barriere architettoniche. La maggior parte non lo fa ancora. Come puoi ottenere tutela?

Le barriere architettoniche non sono solo un problema urbanistico: sono una forma di discriminazione. La legge impone a ogni Comune di dotarsi di un Piano per la loro eliminazione dal 1986, eppure la maggior parte degli enti locali è ancora inadempiente. Le barriere architettoniche non sono solo un problema urbanistico: sono una forma di discriminazione. La legge impone a ogni Comune di dotarsi di un Piano per la loro eliminazione dal 1986, eppure la maggior parte degli enti locali è ancora inadempiente. DisabilitàTutela spiega cosa prevede la legge, perché questo silenzio è illegittimo e come una persona disabile può oggi rivolgersi al giudice per ottenere tutela concreta. Cosa prevede la legge, perché questo silenzio è illegittimo e come una persona disabile può oggi rivolgersi al giudice per ottenere tutela concreta.

Dal 1986 i Comuni devono eliminare le barriere architettoniche. La maggior parte non lo fa ancora. Come puoi ottenere tutela?

PEBA: l'obbligo che i Comuni ignorano (e come far valere i tuoi diritti)

Ogni Comune italiano è tenuto per legge ad adottare un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Se non lo fa, sei vittima di discriminazione e puoi agire in giudizio.

1. Introduzione – Un obbligo vecchio di quarant'anni

L'obbligo di adottare i PEBA – i Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche – non è una novità recente. Risale alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, il cui articolo 32, comma 21, imponeva a tutte le Amministrazioni competenti di dotarsi di questi piani entro un anno dall'entrata in vigore della legge. L'obiettivo era adeguare gli edifici pubblici già esistenti che non rispettavano le norme del D.P.R. n. 384/1978 sul superamento delle barriere architettoniche.

Il comma 22 dello stesso articolo prevedeva persino la nomina di un commissario regionale per i Comuni e le Province che non si fossero adeguati nel termine. Eppure, a distanza di quarant'anni, la maggioranza dei Comuni italiani non ha ancora adottato il proprio PEBA. Non è un dettaglio burocratico: è una violazione sistematica di un diritto fondamentale.

2. Cosa sono i PEBA e perché contano

Il PEBA è uno strumento di pianificazione comunale. Deve censire le barriere presenti negli edifici e negli spazi pubblici e programmare la loro rimozione in modo graduale, indicando priorità, tempi e risorse. Le barriere architettoniche non sono soltanto gradini o dislivelli: come ricorda il D.P.R. 503/1996, comprendono tutti gli «ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti».

Senza un PEBA, la Pubblica Amministrazione non ha nemmeno una programmazione seria per garantire l'accessibilità. E senza accessibilità, le persone con disabilità non possono esercitare come gli altri cittadini diritti essenziali: uscire di casa, salire su un autobus, entrare in un ufficio pubblico, vivere la propria città. La legge n. 104/1992, articolo 24, rafforza questi obblighi e impone che le opere pubbliche siano conformi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, a pena di dichiarazione di inagibilità.

3. La legge del 2006: uno strumento potente, ancora poco usato

Il punto centrale è la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Questa legge ha introdotto uno strumento di tutela civile rapido ed efficace. L'articolo 2 distingue la discriminazione diretta, cioè il trattamento deteriore subito in ragione della disabilità, dalla discriminazione indiretta: si verifica quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.

La mancata adozione del PEBA da parte di un Comune, così come la mancata rimozione delle barriere, rientra pienamente in questa seconda categoria: un'omissione apparentemente neutra che, nella realtà, discrimina. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 8 marzo 2012, n. 4929, ha affermato che «l'omissione comunale circa le barriere architettoniche è uno di quei comportamenti che pongono il disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone», svantaggio che può essere eliminato chiedendo al giudice di imporre alla Pubblica Amministrazione le misure necessarie. La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con ordinanza 15 giugno 2023, n. 17138, ha ribadito che, in ossequio al principio dell'accessibilità universale, costituisce discriminazione indiretta la presenza di barriere che impediscano o limitino l'accesso agli edifici, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei luoghi.

4. Come agire: il ricorso al Tribunale

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 67/2006, come integrato dall'articolo 28 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il giudizio civile si propone con ricorso al Tribunale in composizione monocratica. È competente il Tribunale del luogo di domicilio del ricorrente, secondo una competenza territoriale inderogabile.

La giurisprudenza — e in particolare la Cassazione con l'ord. n. 17138/2023 — ha precisato che l'azione non è automatica per il solo fatto dell'assenza del PEBA: occorre che il cittadino dimostri uno svantaggio concreto e personale subito a causa delle barriere esistenti, ovvero la lesione di un diritto specifico (libertà di accesso, fruizione di un servizio, mobilità) rispetto a chi non ha disabilità. In pratica: la mancata adozione del PEBA è la prova dell'inadempienza dell'ente, ma il ricorrente dovrà indicare quale specifica barriera gli impedisce o limita l'accesso a uno spazio, edificio o servizio pubblico concreto.

Se accoglie il ricorso, il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, imporre l'adozione di un piano per rimuovere le discriminazioni entro un termine stabilito, riconoscere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano. È un procedimento snello, ispirato all'urgenza, che può produrre risultati concreti in tempi ragionevoli.

5. Il consiglio di DISABILITA'TUTELA: cosa fare adesso

Nel nostro studio suggeriamo di procedere con metodo, senza rassegnarsi all'idea che una barriera sia semplicemente «sempre stata lì»:

1.                 Verifica se il tuo Comune ha adottato il PEBA. L'informazione è spesso disponibile sul sito istituzionale; in caso contrario, può essere richiesta tramite accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

2.                 Documenta le barriere presenti con fotografie datate, descrizioni dei luoghi, eventuali segnalazioni già inviate e, quando necessario, una relazione tecnica o una perizia.

3.                DisabilitàTutela potrà valutare un'azione ai sensi della legge n. 67/2006, individuando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'iniziativa giudiziaria e, dunque, la tutela più utile al caso concreto.

4.                 Ricorda che l'azione può essere promossa anche dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

6. Conclusione – I diritti non si aspettano

Quarant'anni di inadempimento da parte delle Amministrazioni non possono tradursi nell'accettazione passiva di uno stato di fatto discriminatorio. La legge offre strumenti concreti per chiedere che le barriere siano rimosse e che i Comuni si assumano le proprie responsabilità.

Il principio di accessibilità universale, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ratificato dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, non è un obiettivo programmatico da rinviare indefinitamente. È un diritto esigibile oggi, anche davanti a un giudice. I diritti non si aspettano: si fanno valere.


Avv. Pier Luigi Licari

DisabilitàTutela