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19 settembre 2026

Ha rinunciato al mantenimento dall'ex marito. L'INPS le nega l'assegno sociale. Il Tribunale Ribalta tutto: ecco perché

Hai rinunciato all'assegno di mantenimento durante la separazione? Per l'INPS questo ti renderebbe "economicamente autosufficiente". Ma i tribunali e la Cassazione dicono tutt'altro. Scopri cosa è successo a una donna cui è stato negato l'assegno e quali sono i tuoi diritti.

Ha rinunciato al mantenimento dall'ex marito. L'INPS le nega l'assegno sociale. Il Tribunale Ribalta tutto: ecco perché

Una storia che potrebbe riguardare molte di voi

Una donna in sede di separazione aveva rinunciato all’assegno di mantenimento del marito. Nell’agosto 2024 ha presentato all’INPS la domanda per ottenere l’assegno sociale. La risposta è stata negativa: secondo l’Istituto, la rinuncia al mantenimento sarebbe stata un indizio di autosufficienza economica, incompatibile con lo stato di bisogno. Lei, però, non si è arresa e ha portato la questione davanti al giudice.

Cos'è l'assegno sociale e chi ne ha diritto

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale prevista dall’art. 3, comma 6, della Legge 335/1995. Non è una pensione costruita sui contributi versati, ma un aiuto pubblico per chi, arrivato alla vecchiaia, non riesce a provvedere ai propri bisogni fondamentali, come garantisce l’art. 38 della Costituzione. In linea generale, spetta a chi risiede in Italia, ha compiuto 67 anni, dispone di un reddito inferiore alla soglia stabilita dalla legge e non ha una tutela previdenziale sufficiente.

La posizione dell'INPS: un ragionamento che non regge

L’INPS ha seguito un ragionamento apparentemente semplice: se una persona rinuncia al mantenimento, significa che non ne ha bisogno; quindi, sarebbe economicamente autosufficiente. Ma rinunciare a una somma non equivale a percepirla. La scelta può dipendere da ragioni personali, familiari o pratiche e non dimostra, da sola, che quella somma sia entrata nel patrimonio della persona interessata.

Cosa ha detto il Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso della donna, assistita da chi vi scrive, e ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell’INPS, riconoscendole i ratei mensili dell’assegno sociale a decorrere dalla domanda. La decisione richiama la Cassazione, sentenza n. 24954/2021: lo stato di bisogno rilevante è oggettivo e si misura sui redditi effettivamente percepiti, non su quelli soltanto possibili. La rinuncia al mantenimento può dipendere da mille motivi: dignità personale, accordi familiari, paura o semplice scelta. Se il reddito reale resta sotto la soglia, il diritto non può essere negato per una presunzione.

La Cassazione lo dice chiaramente (e lo ripete)

L’orientamento è stato ribadito anche nelle ordinanze Cass. n. 33316/2025, n. 33302/2025, n. 25642/2025 e n. 21573/2023: i redditi potenziali, come un mantenimento non richiesto o al quale si è rinunciato, non possono essere trattati come redditi reali. Lo stato di bisogno si valuta secondo soglie oggettive. L’unica eccezione riguarda una condotta fraudolenta, cioè una simulazione artificiosa dello stato di bisogno: ma deve essere provata concretamente, non semplicemente ipotizzata.

Cosa significa tutto questo per te

Se ti trovi in una situazione simile, non arrenderti al primo “no” dell’INPS. Il diritto all’assegno sociale si valuta sui tuoi redditi reali, non sulle scelte compiute durante la separazione. Conserva la domanda, il provvedimento di reiezione e la documentazione sui redditi: possono essere decisivi per far valere le tue ragioni.


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avv. Pier Luigi Licari

DisabilitàTutela


Fonte: Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, sentenza n. 3924/2026 del 18.06.2026